Costituzioni di società SCS

COSTITUZIONE Società in accomandita semplice – SCS – è la forma di società commerciale costituita per associazione, sulla base della piena fiducia, di due o più persone, che mettono in comune determinati beni, per svolgere un’attività commerciale, allo scopo di dividere il profitto e nella quale rispondono per le obbligazioni sociali, a seconda dei casi, illimitatamente e solidalmente (i soci accomandatari) oppure nei limiti del loro apporto (i soci accomandanti).

Il capitale sociale, nel caso della società in accomandita semplice, sarà fissato dai soci in funzione delle esigenze necessarie alla realizzazione dell’oggetto della società, la legge non prevedendo un limite minimo del capitale sociale sottoscritto o di quello versato.

Costituzione di imprese SCS a Bucarest – documenti e procedura

I documenti che dovete metterci a disposizione per la registrazione di una società SCS sono:

  • copia della carta d’identità/passaporto degli azionisti;
  • prova della sede legale (contratto di locazione/sublocazione/contratto di comodato ecc.);
  • nel caso in cui non disponiate di uno spazio per stabilire la sede legale, vi mettiamo a disposizione una sede legale a Bucarest;
  • senza il consenso dell’Associazione dei Proprietari;
  • senza il consenso dei vicini;
  • specimen di firma.

Il fascicolo che deve essere depositato presso il Registro del Commercio per la registrazione della società commerciale per azioni conterrà i seguenti documenti:

  • la domanda di registrazione;
  • la prova della verifica della disponibilità e della prenotazione della denominazione della società;
  • l’atto costitutivo – originale;
  • la prova relativa alla sede legale/secondaria;
  • se del caso, il parere relativo al cambiamento di destinazione degli immobili collettivi con destinazione abitativa, previsto dalla Legge n. 230/2007;
  • le prove relative all’effettuazione dei versamenti dei conferimenti sottoscritti dai soci al capitale sociale;
  • gli atti relativi alla proprietà per i conferimenti in natura sottoscritti e versati alla costituzione;
  • le dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità, a seconda dei casi, dai fondatori/amministratori/revisori o da persone fisiche rappresentanti della persona giuridica nominata amministratore o revisore, dalle quali risulti che soddisfano le condizioni legali per detenere tali qualità;
  • gli specimen di firma dei rappresentanti della società;
  • se del caso:
    • atti di registrazione dei fondatori, degli amministratori, dei censori persone giuridiche in originale o copia certificata e, se del caso, la traduzione effettuata da un traduttore autorizzato la cui firma sia autenticata da un notaio pubblico;
    • delibera dell’organo statutario dei fondatori persone giuridiche relativa alla partecipazione alla costituzione della società in originale o copia certificata e, se del caso, la traduzione effettuata da un traduttore autorizzato la cui firma sia autenticata da un notaio pubblico;
    • mandato per la persona autorizzata a firmare l’atto costitutivo in nome e per conto del fondatore persona giuridica in originale o copia certificata e, se del caso, la traduzione effettuata da un traduttore autorizzato la cui firma sia autenticata da un notaio pubblico;
    • i pareri preliminari previsti dalle leggi speciali
  • le prove del pagamento delle tasse/tariffe legali;
  • procura alle liti.
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