Costituzioni di società SCS

Costituzione di società SCS

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ SCS –  Società in accomandita semplice è la forma di società commerciale costituita mediante associazione, sulla base della piena fiducia, di due o più persone, che mettono in comune determinati beni, per svolgere un’attività commerciale, allo scopo di condividere il profitto e nella quale rispondono per le obbligazioni sociali, a seconda dei casi, illimitatamente e solidalmente (i soci accomandatari) oppure nei limiti del loro conferimento (i soci accomandanti).

Il capitale sociale nel caso della società in accomandita semplice sarà fissato dai soci in funzione delle esigenze necessarie per la realizzazione dell’oggetto sociale, non precisando la legge un limite minimo del capitale sociale sottoscritto o di quello versato.

Costituzione di società SCS a Bucarest – documenti e procedura

I documenti che dovete metterci a disposizione per la registrazione di una società SCS sono:

  • copia della carta d’identità/passaporto degli azionisti;
  • prova della sede legale (contratto di locazione/sublocazione/contratto di comodato ecc.);
  • nel caso in cui non disponiate di uno spazio per stabilire la sede legale, vi mettiamo a disposizione una sede legale a Bucarest;
  • senza il consenso dell’Associazione dei Proprietari;
  • senza il consenso dei vicini;
  • specimen di firma.

Il dossier che deve essere presentato al Registro del Commercio per la registrazione della società per azioni comprenderà i seguenti documenti:

  • domanda di registrazione;
  • prova della verifica della disponibilità e della prenotazione della società;
  • atto costitutivo – originale;
  • prova relativa alla sede sociale/secondaria;
    se del caso, il parere riguardante il cambiamento di destinazione degli immobili collettivi con destinazione abitativa, previsto dalla Legge n. 230/2007;
  • le prove relative all’effettuazione dei versamenti dei conferimenti sottoscritti dai soci al capitale sociale;
    gli atti relativi alla proprietà per i conferimenti in natura sottoscritti e versati alla costituzione;
  • le dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità, a seconda dei casi, dai fondatori/amministratori/sindaci o da persone fisiche rappresentanti della persona giuridica nominata amministratore o sindaco, dalle quali risulti che soddisfano le condizioni legali per detenere tali qualità;
  • gli esemplari di firma dei rappresentanti della società;
  • se è il caso:
    • gli atti di registrazione dei fondatori, amministratori, revisori persone giuridiche in originale o copia certificata e, se del caso, la traduzione effettuata da un traduttore autorizzato la cui firma sia legalizzata da un notaio pubblico;
    • la decisione dell’organo statutario dei fondatori persone giuridiche riguardante la partecipazione alla costituzione della società in originale o copia certificata e, se del caso, la traduzione effettuata da un traduttore autorizzato la cui firma sia legalizzata da un notaio pubblico;
    • il mandato per la persona autorizzata a firmare l’atto costitutivo in nome e per conto del fondatore persona giuridica in originale o copia certificata e, se del caso, la traduzione effettuata da un traduttore autorizzato la cui firma sia legalizzata da un notaio pubblico;
    • i pareri preliminari previsti dalle leggi speciali.
  • le prove relative al pagamento delle tasse/tariffe legali;
  • procura alle liti.

Domande frequenti:

Risposta: Una società SCS è una forma di società commerciale costituita da almeno due persone che mettono in comune beni per svolgere un’attività economica e condividere il profitto. In questa struttura esistono due tipi di soci: accomandatari (che rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali) e accomandanti (che rispondono solo nei limiti del loro conferimento).
Risposta: Esistono:

- Soci accomandatari — rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni della società;
- Soci accomandanti — rispondono solo fino al limite del conferimento effettuato al capitale sociale.
Risposta: Sono necessari almeno due associati, di cui almeno uno deve essere accomandatario.
Risposta: Non esiste un limite minimo imposto per legge per il capitale sociale di una società SCS; esso è stabilito dai soci in funzione delle esigenze dell'impresa.
Risposta: Di norma, sono necessari:
- copie dei documenti di identità dei soci (carta d'identità o passaporto);
- la prova della sede legale (contratto di locazione / comodato ecc.);
- altri documenti che possono essere richiesti dal Registro del Commercio in funzione della specificità del caso.
Risposta: L'atto costitutivo di una società SCS è, di solito, il contratto di società che deve contenere i dati di identificazione dei soci, l'oggetto di attività, le quote sociali, i conferimenti, le condizioni di amministrazione e altre clausole concordate dalle parti.
Risposta: La durata dipende dalla completezza dei documenti e dai tempi del Registro delle Imprese, ma di solito si conclude in pochi giorni lavorativi dopo la presentazione del fascicolo completo.
Risposta: Sì, sia le persone fisiche che quelle giuridiche, inclusi gli stranieri, possono essere soci in una SCS, senza restrizioni particolari riguardo alla cittadinanza.
Risposta: La società è amministrata, di regola, dai soci accomandatari, che dirigono l’attività e rappresentano legalmente la società. Gli accomandanti non possono amministrare la società se non in base a specifiche deleghe.
Risposta:
- I soci accomandatari rispondono illimitatamente e in solido per i debiti della società;
- I soci accomandanti rispondono solo per il conferimento effettuato al capitale sociale.
Risposta: Sì — le modifiche relative alla sede, all’oggetto di attività, agli associati o ad altre clausole possono essere effettuate successivamente mediante il deposito degli atti presso il Registro del Commercio, conformemente alla procedura legale.
Risposta: Dopo l’approvazione e la registrazione:
- ricevi il certificato di registrazione e il CUI;
- puoi aprire un conto bancario per la società;
- ti registri fiscalmente presso ANAF e inizi l’attività conformemente alla legislazione.

Benefici dei nostri servizi:

Della redazione di tutti i documenti e dell’ottenimento degli atti necessari per la predisposizione del fascicolo per la registrazione della società presso il Registro delle Imprese, inclusa la prenotazione della denominazione, ci occuperemo noi.

In base alla procura alle liti/procura, depositeremo il fascicolo presso il Registro delle Imprese, vi rappresenteremo davanti al giudice delegato e vi consegneremo il certificato di registrazione della società commerciale entro un minimo di 7 giorni dalla data di presentazione della domanda di registrazione della società commerciale.