Novità – Tassazione

Sul sito web del Ministero delle Finanze Rumeno è stato pubblicato il 10.01.2018 il progetto di modifica del Codice Fiscale.
Cambiamenti target:
A. Titolo II – Imposta sugli utili:
1. Nel caso di crediti alienati, le modifiche riguardano:
1.1 l’abrogazione delle disposizioni di lit. i) del paragrafo (1) della sezione 13 della revisione del regime fiscale del costo dei crediti ceduti, secondo la legge;
1.2 esemplificativo del modo di applicare le disposizioni dell’art. 25 par. (3) lettera n) del Codice Fiscale, attraverso l’utilizzo di proventi e oneri simili saranno prese in considerazione nel calcolo delle imposte da parte dei contribuenti che non riflettono la quantità di riduzione o cancellazione di specifici accantonamenti / rettifiche di valore o dopo valori caso della perdita attesa e il prezzo di vendita della cessione di crediti, le entrate e le dichiarazioni di spesa alienati da un punto di vista contabile. Sono stati inoltre introdotti chiarimenti per determinare il limite deducibile del 30% del valore dei crediti alienati.
2. abrogare le disposizioni del paragrafo 24 del capitolo II “risultato fiscale di calcolo’, sezione 7 delle” differenze “Interessi passivi e dei cambi nell’arte contesto abrogazione. 27 del Codice Fiscale.
3. Specifiche relative al tasso di cambio utilizzato per determinare il tetto equivalente deducibili in RON di 200.000 euro per i contribuenti che calcolare, dichiarare e pagare l’imposta sul reddito trimestrale.
4. Esemplificando come determinare il livello dei costi deducibili in eccesso prestito secondo le nuove regole limitano la deducibilità degli interessi e altri oneri di interesse economico equivalente.
B. Imposta sul reddito delle microimprese:
1. Eliminazione dei redditi di riferimento sui ricavi di consulenza e gestione per l’imposta sull’imposta sul reddito delle microimprese, a seguito dell’eliminazione di questa condizione.
2. Come risultato di livelli di reddito più elevati si sono svolte il 31 dicembre del precedente esercizio da 500.000 euro a 1.000.000 euro, e aggiornato riferimento a questo tappo per i contribuenti che rientrano nella legge n. 170/2016.
3. Riformare le disposizioni relative alla tassazione del sistema fiscale sulle microimprese a partire dal 1 ° gennaio 2018, tenendo conto dell’aumento del livello dei ricavi conseguiti.
4. Specifiche relative Abrogazione sistema non imposta sul reddito microimpresa da persone giuridiche romene attive nel settore bancario, assicurativo e riassicurativo, mercati dei capitali, il gioco d’azzardo, l’esplorazione, lo sviluppo, i depositi minerari petrolio e gas naturale a seguito dell’abolizione di queste disposizioni.
5. Abrogazione delle spiegazioni relative all’applicazione delle aliquote fiscali nel caso
il cambiamento nel numero di dipendenti, perché questi dettagli sono stati ripresi nel Codice Fiscale.
C. Titolo IV – Imposta sul reddito “
1. Nel campo delle imposte sul reddito, al fine di correlare le norme metodologiche con le disposizioni di O.U.G. n. 79/2017, vengono proposte le seguenti modifiche:
· Sostituzione del tasso di imposta sul reddito per alcuni redditi in cui l’aliquota fiscale è del 10% o, se del caso, del 7% per determinare gli acconti versati a causa della tassa annuale sui redditi da diritti di proprietà intellettuale;
· Aggiornare la detrazione personale a RON 510 che sarà presa in considerazione al fine di concedere deduzioni personali alle persone a carico del contribuente;
· Aggiornamento terminologia delle norme vigenti sulla deduzione dei contributi sociali per le persone trattate come reddito da salari e stipendi, a seguito di un cambiamento nella metodologia per il calcolo dei contributi sociali;
· Abrogazione di disposizioni esistenti in deduzione dei contributi per l’assicurazione sanitaria (CASS), a causa di cambiamenti nel sistema fiscale relative alle deduzioni CASS dell’imposta sul reddito di base ai fini della non detrazione CASS sia del reddito dal noleggio e leasing, così come il caso di reddito da pensione e / o disparità di pensione.
· Eliminazione delle attuali norme relative alla classificazione come reddito da pensioni dei diritti ricevuti secondo le disposizioni della legge n. 411/2004 sui fondi pensione gestiti privatamente, ripubblicato, come successivamente modificato e integrato, e Legge n. 204/2006, come successivamente modificato e integrato, in quanto tali regolamenti fanno parte delle disposizioni del Codice Fiscale.
· Aggiornamento della terminologia per quanto riguarda l’attività di creazione di programmi informatici di “framing”, le “condizioni” per soddisfare le disposizioni del codice fiscale;
2. Al fine di correlare le norme metodologiche con le disposizioni della legge n.
136/2017, si propone di stabilire norme di determinazione della base di calcolo della tassa sui redditi da lavoro e redditi simili ottenuti da individui che sono attivi nel campo della ricerca – sviluppo e innovazione, in cui il contribuente durante quel mese Ottenete entrambi i redditi sono soggetti a imposte e reddito esente.
3. Al fine di correlare le norme metodologiche con le disposizioni di GEO n. 3/2017, si propone:
· Chiarimento della determinazione della base imponibile per i redditi derivanti da trasferimento di proprietà dalle situazioni personali che sono stati trasferiti diverse proprietà di uno o più proprietari in una singola transazione in termini di applicazione di soglia non imponibile di 450.000 lei;
· Chiarimento che istituisce la base imponibile per il trasferimento di beni personali da un procedimento esecutivo di proprietà, al fine di garantire la deducibilità fiscale soffitto di 450.000 lei.
4. Altre misure tecniche per l’applicazione uniforme della normativa fiscale del titolo IV del codice fiscale, come segue:
· Chiarimenti riguardanti l’inclusione nel reddito da salari e stipendi lordi di reddito di natura simile.
· Chiarire il trattamento fiscale dei contributi in denaro o l’equivalente in lei del conferimento in natura da parte del contribuente, di avviare un’impresa o nel corso del suo patrimonio beni affari personali e il chiarimento delle deducibilità delle somme versate in anticipo riferimento alla altri periodi fiscali.
• Aumentare il periodo in cui il contribuente è tenuto a informare l’organismo fiscale competente, in 30 giorni, al termine del lavoro autonomo o di interruzione temporanea della stessa durante l’anno a causa di incidenti, il ricovero in ospedale o di altre ragioni oggettive, anche di forza maggiore comprovata con documenti giustificativi, su richiesta dei contribuenti.
D. Titolo V – Contributi sociali obbligatori
1. di abrogare i capitoli di norme dettagliate che disciplinano i contributi assicurazione contro la disoccupazione, il contributo per il contributo assicurativo foglie e indennità sanitaria per gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e il contributo al fondo di garanzia per il pagamento dei crediti retributivi.
Inoltre, il contenuto dei capitoli sui contributi previdenziali e di assicurazione sanitaria vengono eliminati i riferimenti ai contributi previdenziali individuali e il contributo di assicurazione sanitaria individuale. A tale riguardo, vengono fatti riferimenti al contributo previdenziale e al contributo dell’assicurazione sociale.
2. Per quanto riguarda il contributo dell’assicurazione sociale a causa delle sole persone fisiche, il capitolo è ridefinito sotto il titolo “Contributo all’assicurazione sociale delle malattie”. Inoltre, elimina disposizioni sulla base di calcolo mensile del contributo di assicurazione sanitaria causati da persone fisiche e giuridiche che agiscono come datori di lavoro, nonché disposizioni in materia di inclusione di indennità di malattia su base mensile per il calcolo dei contributi per l’assicurazione salute.
3. Nel caso di lavoratori autonomi, attività agricole, silvicoltura e piscicoltura, associazioni con persone giuridiche, smaltimento dell’uso di beni, investimenti e altre fonti, le disposizioni relative all’istituzione del contributo previdenziale individuale e del contributo individuale dell’assicurazione sanitaria, a seconda del reddito conseguito. Allo stesso tempo, vengono introdotti dei chiarimenti in merito all’applicazione del nuovo regime fiscale, vale a dire:
– nel caso di contributi di sicurezza sociale
– l’accumulo dei proventi delle attività indipendenti realizzati nell’anno precedente, al fine di rispettare il massimale per il livello minimo salariale nazionale in vigore a gennaio dell’anno per il quale il contributo è stabilito;
– l’applicazione del nuovo regime di contribuzione previdenziale nel 2018, che tiene conto dei ricavi derivanti da attività indipendenti svolte nel 2017;
– nel caso del contributo di assicurazione sanitaria
– Indicatore di chiarire stipendio di base minimo lordo preso in considerazione per determinare il massimale annuo di 12 salari minimi Bute, a seconda di quale è dovuto al contributo di assicurazione sanitaria, che è il salario minimo in salario lordo in vigore in Gennaio dell’anno per il quale è stato istituito il contributo dell’assicurazione sociale;
– il nuovo sistema per determinare il contributo di assicurazione sanitaria nel 2018, da prendere in considerazione redditi da attività indipendenti, agricoltura, silvicoltura e pesca, associazioni con legale, noleggio e leasing, investimenti e altre fonti fatta nel 2017.
4. illustrazioni di ricavi come incorniciano l’anno fiscale 2017 per gli individui che traggono reddito da attività indipendenti, la soglia minima equivalente al salario lordo minimo garantito il pagamento in vigore nel gennaio 2018, che stabilisce l’obbligo versare il contributo di sicurezza sociale per il 2018, nel contesto del nuovo sistema di contributi sociali.
5. illustrazioni di ricavi come incorniciano l’anno fiscale 2017 per gli individui che traggono reddito da attività indipendenti, agricoltura, silvicoltura e pesca, associazioni con legale, noleggio e leasing, investimenti e altre fonti, la soglia minima l’equivalente di 12 volte lo stipendio base minimo del paese in vigore nel gennaio 2018, al fine di stabilire l’obbligo di pagare il contributo dell’assicurazione malattia per il 2018 nel contesto del nuovo sistema di sicurezza sociale.
6. Viene introdotto un nuovo capitolo, capitolo VIII “Contributo assicurativo al lavoro”, che chiarisce i contribuenti che devono il contributo di assicurazione del lavoro e il reddito per il quale il contributo è dovuto.
E. Titolo VI – Imposta sui redditi percepiti dalla Romania da non residenti e imposta sulle rappresentanze di società straniere costituite in Romania
Per ordinanza del governo n. 25/2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, parte I, n. 706 del 31 Agosto 2017 è stata presa nel metodo Codice Fiscale della determinazione dell’imposta per la rappresentazione di persone giuridiche straniere che si stabiliscono / disciolti nel corso dell’anno fiscale in modo che esso ha revocato le disposizioni delle norme vigenti al fine di non creare una legislazione parallela.
F. Titolo VIII – Accise e altri oneri speciali
1. Il progetto di legge mira correlazione delle norme metodologiche del Codice Fiscale per quanto riguarda l’istituzione di autorità competenti che svolgono autorizzazione deposito fiscale, i destinatari registrati, registrati mittenti e gli importatori autorizzati. Pertanto, è previsto che l’autorizzazione sia effettuata dall’autorità fiscale territoriale di cui all’art. 336 pt. a) del codice fiscale.
Tuttavia, per garantire la registrazione degli operatori di estrazione del carbone produzione di coke, e coloro che svolgono acquisizione o importazione di tali prodotti intracomunitari e produttori, distributori e ridistribuisce distributori di energia elettrica e ridistribuisce il gas naturale, il progetto di decisione del governo è propone che la loro registrazione avvenga a livello dell’autorità fiscale territoriale prevista dall’art. 336 pt. a) del codice fiscale.
2. dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2236 della Commissione, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione ai fini esenzione dall’accisa, sia per la Romania e per la maggior parte degli Stati membri, è stato istituito seguente formula per la completa denaturazione etile per ettolitro di concentrazione di alcol puro:
– 1,0 litri di metiletilchetone (MEK);
– 1,0 litri di alcool isopropilico (IPA);
– 1,0 grammi di benzoato di denatonium.
Data l’applicazione obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente l’applicazione delle disposizioni previste dalla normativa UE per modificare di conseguenza Norme, con l’introduzione della formula di cui sopra.
3. Il collegamento con le disposizioni delle norme metodologiche del Codice Fiscale, al fine di stabilire i termini e le condizioni per la concessione della restituzione delle accise versate al bilancio dello Stato per i prodotti del tabacco in Romania riscaldato armonizzato dell’accisa prodotto in depositi fiscali in Romania e successivamente fare soggetto a una cessione o esportazione intracomunitaria.
fonte: https://www.contzilla.ro